PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Requisiti e modalità per l'inquadramento).

      1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere, anche in deroga alla normativa vigente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 3 del presente articolo, il personale reclutato ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, collocandolo transitoriamente in soprannumero, ove necessario, secondo i criteri e le modalità indicati al citato comma 3 e nel limite massimo di 2.000 unità, purché in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

          a) essendo già assunto con contratto a termine alla data del 1o gennaio 2007, abbia prestato la propria attività lavorativa per un periodo complessivamente non inferiore a tre anni nel quinquennio precedente tale data;

          b) consegua il requisito di cui alla lettera a) nel corso dell'anno 2007;

          c) risulti ufficiale in ferma prefissata in servizio alla data del 1o gennaio 2007.

      2. Per gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, congedati a decorrere dal 1o ottobre 2003, ivi compresi gli allievi ufficiali di complemento (AUC) raffermati congedati senza demerito per aver prestato il servizio di trentasei mesi parzialmente nel quinquennio antecedente il 1o gennaio 2007, gli allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) della Marina militare - V Corpo AUFP e gli ufficiali delle forze di completamento che hanno conseguito richiami per un periodo superiore a sei mesi e che sono stati posti in congedo nei

 

Pag. 4

cinque anni antecedenti il 1o gennaio 2007, la stabilizzazione avviene al conseguimento del requisito dei trentasei mesi di servizio a decorrere dal 1o gennaio 2002, prescindendo dalla data del conseguimento stesso. Gli ufficiali richiamati ai sensi del presente comma non devono superare il tetto massimo delle quattrocento unità e sono ricollocati secondo la distribuzione tra le diverse Forze armate indicata dal comma 4. Per l'attuazione della stabilizzazione si procede sulla base della valutazione dei titoli di servizio e di studio stabiliti dal decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 2.
      3. L'assunzione in servizio degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2 è effettuata a tempo indeterminato, sulla base di apposita domanda presentata da parte degli interessati entro il termine perentorio di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le immissioni nel servizio permanente sono suddivise in tre blocchi e sono effettuate trimestralmente.
      4. Gli ufficiali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono inquadrati nei ruoli ad esaurimento istituiti dalla legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni, con la seguente distribuzione tra le diverse Forze armate:

          a) Esercito: 500;

          b) Marina militare: 850;

          c) Aeronautica militare: 250;

          d) Arma dei carabinieri: 400.

Art. 2.
(Attuazione e requisiti per l'immissione in servizio permanente).

      1. Ai fini dell'immissione in servizio permanente del personale di cui all'articolo 1, comma 2, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto, i requisiti e i punteggi relativi ai titoli, tra cui rilevano i mesi di servizio prestati presso la Forza armata d'appartenenza, il titolo di studio, le note

 

Pag. 5

caratteristiche, l'idoneità a precedenti concorsi per ufficiale in servizio permanente e l'eventuale numero di figli.

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

      1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.